Sez. 2, Sentenza n. 8234 del 29/08/1997 (Rv. 507329 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE | Vizi manifestatisi nella cosa venduta - Impegno del venditore di eliminarli - Nuova ed autonoma obbligazione - Configurabilità - Termini ex art. 1495 cod. civ. - Inapplicabilità - Termine ordinario di prescrizione - Applicabilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE
Il riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa alienata e il contestuale impegno che egli abbia assunto di eliminarli mediante le riparazioni o la sostituzione della cosa difettosa con un'altra, determina la costituzione di un 'obbligazione che essendo soggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 cod. civ. ed è invece soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)