diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 24/05/1976 (Rv. 380661 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - EFFETTI NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - NECESSITA - CONSEGUENZE - RAPPORTI INTERNI CON IL CLIENTE.*
Stato
decisa il 1976-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380661-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - EFFETTI NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - NECESSITA - CONSEGUENZE - RAPPORTI INTERNI CON IL CLIENTE.*

L'art 85 cod proc civ, il quale stabilisce che la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche non sia avvenuta la sostituzione del difensore, mira ad evitare una vacatio dello ius postulandi e deve essere interpretato nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obbiettivamente considerato, e cioe sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere Atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere Atti nel suo interesse. I rapporti interni fra procuratore e cliente, infatti, rimangono disciplinati dal cosiddetto contratto di patrocinio, con le ovvie conseguenze in tema di responsabilita del procuratore nei riguardi del cliente, il quale, d'altronde, puo sempre rescindere con effetto immediato il rapporto di rappresentanza processuale provvedendo alla nomina di altro difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)