Sez. 1, Sentenza n. 1383 del 10/02/1987 (Rv. 450848 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - DICHIARAZIONE DI MERITO DI UNO DEGLI ASSISTITI E COMUNICAZIONE DEL FALLIMENTO DEL DIFENSORE UN SOSTITUTO - EFFICACIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - DICHIARAZIONE DI MERITO DI UNO DEGLI ASSISTITI E COMUNICAZIONE DEL FALLIMENTO DEL DIFENSORE UN SOSTITUTO - EFFICACIA.*
L'art. 85 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, mira ad evitare una vacatio dello jus postulandi e deve essere interpretato nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerato, e ciò sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere Atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere Atti nel suo interesse. Sono, pertanto, produttive di effetti interruttivi la dichiarazione di morte di uno dei suoi assistiti e la comunicazione di fallimento di un altro, effettuate da un difensore che, ancorché abbia rinunciato al mandato, non sia stato sostituito. (V 3326/82, mass n 421295; (V 2452/80, mass n 406173; (Conf 1870/76, mass n 380661).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)