Sez. 1, Sentenza n. 2329 del 02/02/2006 (Rv. 588397 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE | Ripartizione parziale - Previsione di accantonamenti - Decreto del tribunale su reclamo, "in parte qua", avverso il decreto di esecutività - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE
Il decreto emesso dal tribunale fallimentare sul reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui dispone accantonamenti di somme, non può essere impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che le somme sottratte alla ripartizione non vengono definitivamente negate al creditore reclamante (ancorché garantito da ipoteca), o attribuite ad altri, ma soltanto ne è rinviata la distribuzione al piano di riparto finale, sicché la relativa statuizione ha carattere meramente ordinatorio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 113, Legge Falliment. art. 117, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)