Sez. 3, Sentenza n. 2201 del 09/04/1982 (Rv. 420070 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA CONTENENTE SOLTANTO PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO NECESSARIO - OBBLIGATORIETÀ - PRONUNCIA ACCESSORIA SULLE SPESE - IRRILEVANZA - REGOLAMENTO FACOLTATIVO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA CONTENENTE SOLTANTO PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO NECESSARIO - OBBLIGATORIETÀ - PRONUNCIA ACCESSORIA SULLE SPESE - IRRILEVANZA - REGOLAMENTO FACOLTATIVO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La sentenza che pronunzi sulla sola Competenza è suscettibile di impugnazione soltanto con il regolamento necessario di Competenza, essendo a tal fine irrilevante che a detta pronunzia si aggiunga quella meramente accessoria concernente le spese processuali, la quale non vale a rendere impugnabile la sentenza stessa nelle forme ordinarie, mentre il regolamento è soltanto facoltativo qualora la decisione sulla Competenza sia resa unitamente ad altra di merito, quale quella sulla legittimazione ad agire, a meno che la soluzione della relativa questione non sia avvenuta incidenter tantum al solo fine della decisione sulla Competenza. (V 735/79, mass n 396909; (V 2697/77, mass n 386532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)