Sez. 4, Sentenza n. 5526 del 16/03/1982 Ud. (dep. 02/06/1982) Rv. 154064 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - DANNO NON PATRIMONIALE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - DANNO NON PATRIMONIALE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La liquidazione del danno non patrimoniale (pretium doloris) è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se il giudice lo ha proporzionato tenendo conto della gravità del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto. (V mass n 133852).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)