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Sez. 6, Sentenza n. 28825 del 17/05/2002 Cc. (dep. 26/07/2002) Rv. 222135 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Regime convenzionale con gli Stati Uniti d'America - Sussistenza di una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale è richiesta l'estradizione - Verifica della conformità degli elementi forniti e delle prove raccolte agli istituti processuali del diritto italiano - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222135-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, la relazione sommaria (c.d. summary), che l'art. X, par. 3 lett. b) del Trattato bilaterale tra Italia e Stati Uniti del 13 ottobre 1983, ratificato con l. 26 maggio 1984 n. 225, richiede quale documento da allegare alla domanda di estradizione, ha la finalità di fornire allo Stato richiesto gli elementi indiziari per una valutazione di merito avente ad oggetto l'esistenza dell'illecito e l'individuazione dell'autore nell'estradando, e non per un controllo di legittimità, attuato con criteri formali, per la verifica della conformità degli elementi forniti e delle prove raccolte agli istituti processuali del diritto italiano.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Tratt. Internaz. 13/10/1983 num. 10, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)