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Sez. 6, Sentenza n. 49988 del 02/12/2004 Cc. (dep. 30/12/2004) Rv. 230229 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - IN GENERE | Decisione favorevole all'estradizione - Implicito riconoscimento di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Esistenza di convenzione internazionale - Irrilevanza - Eccezione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230229-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia di sentenza favorevole da parte della Corte d'appello ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. presuppone la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche quando esiste una convenzione internazionale, salvo che quest'ultima contenga in proposito un'espressa deroga. (Nella specie, relativa ad estradizione verso gli Stati Uniti d'America, si è ritenuto che il relativo trattato, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, non preveda deroghe, in quanto l'art. 10, par. 3, lett. b), di esso prevede una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione, e tale relazione è un equivalente dei gravi indizi di colpevolezza previsti dal codice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1982 art. 10 com. 3 lett. B, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)