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Sez. 6, Sentenza n. 1118 del 03/03/2000 Cc. (dep. 27/03/2000) Rv. 215851 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Gravi indizi di colpevolezza - Sussistenza di regime convenzionale tra Stati - Valutazione in concreto dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice italiano - Necessità - Esclusione - Delibazione dei documenti provenienti dallo Stato richiedente da parte di detto giudice - Mero esame formale - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215851-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

L'art. 705, comma primo, cod. proc. pen. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. La norma trova la sua "ratio" nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente: in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalla Repubblica di Grecia aderente alla Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall' Italia con legge del 30 gennaio 1963, n. 300).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)