Sez. U, Sentenza n. 3826 del 05/07/1979 (Rv. 400276 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO E RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA DELLE NORME RELATIVE AL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PRECLUSIONE DELLO SVOLGIMENTO DI QUESTO REGOLAMENTO - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO E RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA DELLE NORME RELATIVE AL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PRECLUSIONE DELLO SVOLGIMENTO DI QUESTO REGOLAMENTO - INSUSSISTENZA.*
La mancata sospensione del processo, da parte del giudice davanti al quale pende la causa del merito a seguito del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ed il provvedimento con il quale il giudice medesimo rimetta alla Corte costituzionale la questione di legittimita delle norme che disciplinano detto regolamento, non incidono sullo svolgimento del procedimento incidentale dinanzi alle Sezioni Unite della suprema Corte, per la definizione della giurisdizione, il cui corso segue automaticamente alla rituale proposizione dell'istanza di regolamento. (V 440/70, mass n 345425).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)