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Sez. U, Sentenza n. 440 del 25/02/1970 (Rv. 345425 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PENDENZA DEL GIUDIZIO INNANZI A GIUDICE SPECIALE- AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345425-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PENDENZA DEL GIUDIZIO INNANZI A GIUDICE SPECIALE- AMMISSIBILITA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione e esperibile anche quando il giudizio pende dinanzi ad un giudice speciale. Ne l'eventuale decisione da parte di detto giudice del ricorso dinanzi ad esso proposto, nonostante la legale conoscenza dell'avvenuta proposizione del regolamento, impedisce alla suprema Corte di pronunciarsi e di dichiarare, ove ricorra, la giurisdizione di un giudice diverso da quello che si e gia pronunciato. (nella specie il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana aveva respinto la richiesta formale di sospensione del procedimento a seguito di proposizione del regolamento ed aveva affermato la propria giurisdizione). (V 1154-68 2811-66 897-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)