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Sez. U, Sentenza n. 2713 del 21/07/1969 (Rv. 342400 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI) - ENTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - RICORSI DEGLI IMPIEGATI PER QUESTIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342400-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI) - ENTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - RICORSI DEGLI IMPIEGATI PER QUESTIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*

A seguito della dichiarazione, ad opera della Corte costituzionale della illegittimita a) delle norme del tu 26 giugno 1924, n. 1058, relative alla composizione della gpa in Sede giurisdizionale (decisione n.30 del 22 marzo 1967) b) delle norme sulla Competenza della gpa in Sede giurisdizionale, contenute nel titolo primo del citato tu (decisione n.33 del 9 aprile 1968); C) delle norme sulla procedura dinanzi alla gpa in Sede giurisdizionale, contenute nel titolo secondo, dello stesso tu (decisione n. 49 del 27 maggio 1968), le controversie relative ai rapporti di pubblico impiego di dipendenti di enti locali e di istituzioni pubbliche di beneficenza appartengono alla giurisdizione esclusiva, in unico grado, del consiglio di stato. (Conf. 24-69, massima n. 337826).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)