Sez. U, Sentenza n. 801 del 21/03/1973 (Rv. 363060 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - EFFETTI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI COMUNALI - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - EFFETTI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI COMUNALI - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Le sentenze della Corte costituzionale 22 marzo 1967 n 30, 20 aprile 1968 n 33 e 27 maggio 1968 n 49, le quali hanno dichiarato l'illegittimita delle norme del tu 26 giugno 1924 n 1058 relative alla composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, nonche quelle sulla Competenza e sulla procedura applicabile, non hanno travolto la giurisdizione esclusiva degli organi della giustizia amministrativa nelle materie devolute alla cognizione della giunta provinciale amministrativa, ma hanno solo fatto venir meno un grado della giurisdizione medesima in tale materia. Pertanto le controversie in materia di pubblico impiego tra il comune e i suoi dipendenti appartengono ora alla Competenza giurisdizionale del consiglio di stato in unico grado. (Conf 799/73; 1642/70, mass n 347571; 2713/69, mass n 342400; (Conf 24/69, mass n 337826).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)