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Sez. 3 - , Sentenza n. 8113 del 14/03/2022 (Rv. 664549 - 03)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Forme di pubblicità disposte dal giudice dell’esecuzione - Omessa esecuzione - Estinzione ex art. 631-bis c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Prima e dopo la vendita.
Stato
decisa il 2022-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664549-03

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE

L'omessa esecuzione - addebitabile a incuria o inerzia del creditore - delle forme di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione, diverse dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, pur non dando luogo all'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., comporta, prima della vendita, la chiusura anticipata della procedura, e, dopo la vendita, ove tempestivamente denunciata con opposizione agli atti esecutivi, la caducazione del decreto di trasferimento.

Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631 bis, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)