Sez. L, Sentenza n. 14898 del 23/11/2001 (Rv. 550574 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Infortunio in itinere - Copertura assicurativa - Presupposti - Residenza in Comune diverso da quello dell'ambulatorio - Percorso coperto dall'assicurazione - Dalla residenza all'ambulatorio e viceversa - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
L'art. 31 del d.P.R. n. 316 del 1990 assicura ai medici specialisti ambulatoriali la copertura assicurativa per il rischio da infortunio "in itinere", condizionandola al fatto che il luogo di lavoro sia sito in un Comune diverso da quello di residenza; risulta pertanto assicurato il percorso dalla residenza del sanitario al luogo di lavoro e viceversa e non qualunque percorso che lo stesso compia per recarsi o lasciare il lavoro (in applicazione di tale principio, la S.C. nella specie ha confermatola sentenza di merito che aveva escluso la copertura assicurativa per un infortunio verificatosi nel percorso dall'ospedale, ove il medico espletava lavoro a tempo definito per altra USL, all'ambulatorio).
Riferimenti normativi: Legge 28/09/1990 num. 316 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)