Sez. L, Sentenza n. 11736 del 24/11/1997 (Rv. 510306 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali - Assicurazione infortuni "in itinere" ex art. 24 d.P.R. n. 884 del 1984 - Previsione di un massimale in polizza - Legittimità - Mancata stipulazione della assicurazione da parte della USL - Conseguenze - Risarcimento dell'integrale danno derivante dall'infortunio - Esclusione - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
L'art. 24 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito dal d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 884 a norma dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 - e quindi avente natura di normativa di diritto obiettivo di rango regolamentare, direttamente interpretabile dalla Corte di cassazione - nel prevedere da parte delle Unità sanitarie locali la stipula, d'intesa con il sindacato firmatario dell'accordo, di una copertura assicurativa prevedente anche il rischio da infortunio "in itinere", per i servizi prestati in un Comune diverso da quello di residenza, consentiva l'introduzione nella prevista polizza di un massimale (peraltro espressamente previsto dal più recente d.P.R. 28 settembre 1990 n. 316). Pertanto, a seguito dell'omessa stipulazione della copertura assicurativa e della verificazione di un infortunio ricadente nella prevista copertura assicurativa, la U.S.L. non è obbligata a tenere indenne il medico infortunato da ogni pregiudizio subito, ma la sua responsabilità ha ad oggetto il danno subito dal medico a causa dell'inadempimento al suddetto obbligo. La liquidazione di tale danno rientra nei poteri del giudice di merito e una sua quantificazione rapportata ai massimali (nella specie, di duecento milioni per l'ipotesi in invalidità totale e in proporzione in caso di invalidità permanente parziale) previsti nella polizza successivamente stipulata d'intesa col sindacato deve ritenersi, data la sua ragionevolezza, immune da vizi logici denunciabili in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 884 art. 24, DPR 28/09/1990 num. 316
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)