Sez. L, Sentenza n. 9596 del 01/10/1997 (Rv. 508441 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Onere probatorio a carico dell'attore - Prova testimoniale - Frazionamento nei due gradi di giudizio - Esclusione - Iniziativa probatoria del giudice - Presupposti e scopi - Eliminazione di lacune imputabili alle parti - Esclusione - Risoluzione di difficoltà oggettive e chiarificazione di incertezze - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla prova delle giornate lavorative annue necessarie per l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Anche nel rito del lavoro, l'attore ha l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto del quale chiede la tutela, senza poter frazionare la prova testimoniale nei due diversi gradi del giudizio di merito. D'altra parte, il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è finalizzato a sopperire a difficoltà oggettive nell'acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare incertezze. (Fattispecie relativa a lavoratrice che, pur in presenza di una contestazione globale dell'ente assicuratore circa la prestazione di attività lavorativa subordinata idonea per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, aveva omesso in primo grado di articolare ed espletare una prova testimoniale idonea a dimostrare non solo la prestazione dell'attività lavorativa ma anche il numero delle relative giornate annue; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda, stante la genericità della deposizioni testimoniali assunte nel primo grado e l'inammissibilità di una nuova articolazione della prova in appello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)