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Sez. U, Sentenza n. 522 del 25/07/2000 (Rv. 538801 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Accertamento dell'invalidità civile - Discrezionalità amministrativa - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Accertamento dell'invalidità funzionale all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538801-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Le controversie in materia di accertamento dell'invalidità civile appartengono alla giurisdizione ordinaria, come espressamente previsto dall'art. 1, comma ottavo, della legge n. 295 del 1990, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all'erogazione delle relative prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (pensione o assegno di invalidità civile, ecc.), ma anche quando l'interessato deduce l'esistenza di un grado di invalidità tale da giustificare l'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio a norma della legge n. 482 del 1968 (la cui disciplina è ora sostituita da quella della legge n. 68 del 1999), poiché alle competenti commissioni mediche compete una discrezionalità tecnica e non amministrativa, e quindi le stesse sono prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato.

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1990 num. 2951 art. 8, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)