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Sez. 3, Sentenza n. 12573 del 06/12/1995 (Rv. 494965 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Deposito oltre il termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. - Notifica alla controparte di un elenco dei documenti prodotti - Necessità - Deposito di documenti in allegato alla memoria - Superfluità della notificazione dell'elenco - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494965-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

L'art. 372 cod.proc.civ. consente che il deposito di documenti che riguardano l'ammissibilità del ricorso avvenga anche oltre il termine preveduto dall'art. 369 stesso codice, ma richiede che del deposito eseguito la parte dia comunicazione all'altra notificandogli un elenco. Pertanto, poiché la notificazione, quando la legge prescrive tale forma di comunicazione, costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce oggetto, nel giudizio di cassazione un identico effetto di conoscenza legale non può essere attribuito al deposito di un documento allegato alla memoria, poiché questa è preordinata al diverso fine della illustrazione delle ragioni svolte dalle parti nel ricorso e controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)