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Sez. 2, Sentenza n. 15977 del 18/12/2001 (Rv. 551212 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Deposito oltre il termine previsto dall'art. 369 cod.proc.civ. - Notificazione alla contro parte dell'elenco dei documenti prodotti - Necessità - Omessa ottemperanza di tale specifico procedimento volto alla conoscenza legale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551212-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

L'art. 372 cod. proc. civ. consente che il deposito di documenti che riguardano l'ammissibilità del ricorso o del controricorso avvenga anche oltre il termine previsto dall'art. 369 stesso codice, ma richiede che del deposito eseguito la parte dia comunicazione all'altra notificandogli un elenco. Pertanto, poiché la notificazione, costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l'oggetto, ove essa sia difettata e la controparte non consenta che il deposito avvenga in altra forma o faccia valere l'inosservanza della forma prescritta, la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)