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Sez. 3, Sentenza n. 3660 del 20/02/2006 (Rv. 591193 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Annotazione di atti su repertorio non ancora vidimato - Violazione degli artt. 64 e 138 n. 4 della legge n. 89 del 1913 - Sussistenza - Violazione ex art. 137, primo comma, della stessa legge - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 13 d.P.R. n. 45 del 2000 in tema di tenuta dei repertori con sistemi meccanografici (c.d. "computers") - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591193-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 64 legge n. 89 del 1913 n. 89 (c.d. legge notarile) può essere qualificato come repertorio soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile. Ne consegue che il notaio il quale riceva un atto senza essere munito del repertorio vidimato, sia che lo riceva senza essere munito di alcun repertorio e quindi senza poterlo annotare in alcun modo sia che lo riceva annotandolo in un repertorio non ancora vidimato, commette sempre la violazione dell'art. 138 n. 4 della citata legge notarile, il quale parifica l'uso di un repertorio non vidimato alla mancata tenuta del repertorio, e non anche invece, nella seconda ipotesi, la violazione dell'art. 137, primo comma, della medesima legge, concernente il caso di annotazioni tardive su repertori già vidimati al momento del ricevimento dell'atto. Né al riguardo assume diversamente rilievo il tenore dell'art. 13 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, in quanto l'introduzione della possibilità per i notai di tenere i repertori anche con sistemi meccanografici (c.d. "computers") non ha fatto venir meno l'obbligo della vidimazione dei registri cartacei, ove deve essere trasfuso l'elaborato memorizzato nei suddetti sistemi.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 62, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 64, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)