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Sez. 3, Sentenza n. 795 del 29/01/1999 (Rv. 522743 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Annotazione di atti su repertorio non ancora vidimato - Violazione degli artt. 64 e 138 n. 4 della legge n. 89 del 1913 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522743-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

Poiché, ai sensi dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (cosiddetta legge notarile) può essere qualificato come repertorio soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, il notaio, il quale riceva un atto senza essere munito del repertorio vidimato, sia che lo riceva senza essere munito di alcun repertorio e, quindi, senza poterlo annotare in alcun modo, sia che lo riceva annotandolo in un repertorio non ancora vidimato, commette sempre la violazione dell'art. 138 n. 4 della citata legge n. 89 del 1913, il quale parifica l'uso di un repertorio non vidimato alla mancata tenuta del repertorio, e non invece, nella seconda ipotesi, la violazione dell'art. 137 primo comma della stessa legge, che concerne il caso di annotazioni tardive su repertori già vidimati al momento del ricevimento dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 62, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 64, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)