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Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 06/12/1995 (Rv. 494975 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Rinvio ex art. 873 cod. civ. - Portata - Nozione di costruzione - Estensione del rinvio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494975-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE

Il rinvio dell'art. 873 cod. civ. alle norme dei regolamenti edilizi comunali attiene esclusivamente alle distanze fra le costruzioni e si estende a tutta la disciplina predisposta nella materia da quelle fonti, sia che la distanza venga stabilita in misura diversa da quella del codice, ossia superiore a tre metri, sia che vangano stabilite particolari modalità di misurazione della distanza stessa, con riferimento a determinati punti tra i quali il distacco stesso deve essere effettuato. Il rinvio non si estende, invece, alla nozione di costruzione di cui al primo comma, la cui portata afferente alla volumetria degli edifici comprendente la sopraelevazione è fissata dai principi dell'ordinamento giuridico generale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)