Sez. 2, Sentenza n. 7154 del 23/06/1995 (Rv. 493066 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. | Distinzione - Criteri - Fattispecie relativa al piano regolatore di Palermo.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV.
Nell'ambito delle norme dei piani regolatori e, in generale, dei regolamenti locali, il carattere di norma integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile resta individuato dallo scopo della norma regolamentare, nel senso che la stessa è integrativa se è dettata nelle materie disciplinate dagli articoli 873 e segg. cod. civ. e tende a completare, rafforzare ed armonizzare col pubblico interesse di un ordinario assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato, mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, ovvero le esigenze dell'igiene e della viabilità o della conservazione dell'ambiente. Pertanto non può essere riconosciuto carattere integrativo delle norme del codice civile all'art. 75 delle norme di attuazione del piano regolatore di Palermo, approvato con d.P.R. 28 giugno 1962, n. 110, il quale stabilisce l'estensione minima del lotto perché possa essere consentito di costruirvi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)