Sez. L, Sentenza n. 7866 del 26/03/2008 (Rv. 602246 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | - Sentenza di patteggiamento - Equiparabilità alla sentenza di condanna - Licenziamento irrogato prima dell'irrevocabilità - Validità - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Benché la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., che disciplina l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato, non sia tecnicamente configurabile come una sentenza di condanna, anche se è a questa equiparata a determinati fini, tuttavia, nell'ipotesi in cui una disposizione di un contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato, ben può il giudice di merito, nell'interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell'usare l'espressione "sentenza di condanna", si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza cd. "di patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen., atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l'accusa dell'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena. Ne consegue che è del tutto irrilevante, come nella specie, che il licenziamento sia stato irrogato prima dell'irrevocabilità della sentenza di patteggiamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)