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Sez. L, Sentenza n. 5806 del 10/03/2010 (Rv. 612170 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione di pena su richiesta - Efficacia nel giudizio disciplinare - Limiti - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612170-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

In tema di effetti del giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, l'efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) deve intendersi limitata all'accertamento dell'insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all'art. 129 cod. proc. pen. cui è sottesa anche l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azione penale e non impedisce, nel giudizio civile per responsabilità disciplinare, un'istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale. Ne discende che legittimamente l'Amministrazione può promuovere il procedimento disciplinare contestando al dipendente, nel termine ex art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, la condotta oggetto di imputazione nel giudizio penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena a richiesta ed applicare la sanzione disciplinare disattendendo le controdeduzioni difensive del dipendente; tuttavia, l'ambito del giudicato penale non impedisce al dipendente di svolgere, nel giudizio civile vertente sulla responsabilità disciplinare, le difese tendenti all'accertamento di elementi di fatto che non contrastino con il giudicato penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST., Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)