Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/03/2004 (Rv. 571330 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Elezione di domicilio - Successivo trasferimento dello studio professionale ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti - Onere di comunicazione della variazione alla cancelleria del giudice adito - Sussistenza - Comunicazione della variazione all'ordine professional - Rilevanza - Esclusione - Onere della cancelleria di accertare eventuali variazioni intervenute - Sussistenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
In tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima; in mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che rilevi che della variazione sia stato informato il competente ordine professionale, e senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, medio tempore, essa sia eventualmente intervenuta, non essendo l'assolvimento di un siffatto onere di comunicazione - di estrema semplicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza - idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)