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Sez. L, Sentenza n. 7394 del 19/03/2008 (Rv. 602428 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA | Revoca del domicilio eletto in Roma - Comunicazione dell'avviso di udienza - Deposito dell'avviso presso la cancelleria della Corte di Cassazione - Sufficienza - Dichiarazione dell'ufficiale giudiziario sull'esistenza di un nuovo domicilio eletto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602428-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione ove il difensore abbia revocato il domicilio eletto in Roma, il cancelliere, ai sensi dell'art. 366, comma secondo, cod. proc. civ., è tenuto a comunicare l'avviso della data dell'udienza ex art. 377, comma secondo, cod. proc. civ., mediante notificazione presso la cancelleria della Corte, senza che assuma rilievo - in quanto priva di rilevanza probatoria ed inidonea a fornire garanzie di certezza - la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario dell'esistenza di un eventuale nuovo domicilio dell'avvocato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)