Sez. 1, Sentenza n. 4572 del 25/10/1977 (Rv. 388186 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA.*
L'assegno di divorzio, a differenza dell'assegno alimentare, e dovuto soltanto dopo la formazione del titolo costitutivo, cioe dopo la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e decorre non dalla proposizione della domanda, ma dal passaggio in giudicato e dalla conseguente annotazione della sentenza relativa nei registri dello stato civile. (Conf 4576/76, mass n 383306; (Conf 3988/75, mass n 378287).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)