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Sez. 1, Sentenza n. 3710 del 11/06/1980 (Rv. 407567 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - STATUIZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO RELATIVAMENTE ALLA DECORRENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE - GIUDICATO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407567-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - STATUIZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO RELATIVAMENTE ALLA DECORRENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE - GIUDICATO - CONFIGURABILITA.*

L'assegno di divorzio, a differenza dell'assegno alimentare, spetta solo dopo la formazione del titolo esecutivo e decorre, quindi, dal passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del vincolo o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e dalla conseguente annotazione della sentenza nei registri dello stato civile. Tuttavia, la statuizione della sentenza di primo grado, che abbia erroneamente fissato una decorrenza diversa dell'assegno, configura un capo autonomo della sentenza medesima, che, se non impugnato con l'atto di appello, da luogo alla formazione del giudicato interno e non puo percio essere impugnata in Sede di legittimita. (V 4572/77, mass n 388186; (V 4576/76, mass n 383306; (V 3988/75, mass n 378287).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)