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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13353 del 28/05/2018 (Rv. 648619 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI | Indagini bancarie - Autorizzazione - Mancanza - Conseguenze - Inutilizzabilità dei dati acquisiti - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2018-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648619-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI

In tema di IVA, la mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal c.p.p., dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)