Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006 (Rv. 588137 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Contestuale proposizione, in sede di opposizione a precetto, di motivi implicanti sia un'opposizione all'esecuzione che un'opposizione agli atti esecutivi - Contenuto duplice della relativa sentenza - Conseguenze - Proponibilità di distinte impugnazioni - Necessità - Formulazione di unico ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. - Effetti - Inammissibilità dei motivi afferenti l'opposizione all'esecuzione e le domande accessorie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, qualora in sede di opposizione a precetto siano fatti valere dall'opponente sia motivi qualificati dal giudice come opposizione all'esecuzione sia motivi identificati come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza resa su tale opposizione, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Sono, pertanto, inammissibili, nel ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost., i motivi relativi ai capi della sentenza afferenti la statuizione sull'opposizione all'esecuzione, nonché sulle pronunce accessorie a quest'ultima, tra le quali rientra l'eventuale condanna della parte precettante ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. per responsabilità processuale aggravata, per aver intimato il pagamento di somme già pagate e per aver tenuto, in ordine a questo aspetto della controversia, una linea difensiva contraddittoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)