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Sez. 3, Sentenza n. 10804 del 12/08/2000 (Rv. 539582 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Contestazioni della parte esecutata - Configurabilità sia come opposizioni all'esecuzione che come opposizione agli atti esecutivi - Duplicità di decisioni contenute nella stessa sentenza - Impugnazioni distinte - Necessità - Indagine della Cassazione ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione.
Stato
decisa il 2000-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539582-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Nel caso poi in cui il giudice non abbia dato alcuna qualificazione all'opposizione, questa spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)