Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 25/09/1998 (Rv. 519145 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Qualificazione di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione all'esecuzione - Rilevanza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione - Opposizione consistente in contestazioni configuranti opposizioni all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Sentenza formalmente unica ma contenente sostanzialmente due distinte decisioni - Regime separato delle impugnazioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
La sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione; mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 Cost, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora poi le contestazioni si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contiene sostanzialmente due decisioni distinte, soggette, rispettivamente, ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi del comma secondo dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)