Sez. 3, Sentenza n. 11600 del 22/06/2004 (Rv. 573813 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI INTERESSE TURISTICO | Immobili adibiti a campeggio - Durata minima dei relativi contratti di locazione - Equiparazione alle locazioni di immobili urbani adibiti ad albergo - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI INTERESSE TURISTICO
Gli immobili adibiti a campeggio non possono equipararsi agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che, dal combinato disposto delle norme di cui agli artt.2 L.326/1968, 1 ss. L.326/1958, 6 L.217/1983 e succ. mod., 11 L.135/2001, 1 ss. L. reg. lig. 11/1982, emerge con chiarezza il tratto distintivo dell'attività alberghiera rispetto a qualsiasi altra attività diretta a fornire ospitalità, consistente nell'offrire un alloggio all'ospite in una struttura propria, con la conseguenza che non può legittimamente definirsi attività alberghiera quella di colui che offre all'ospite una porzione di terreno attrezzato dove sistemare una tenda, un caravan o una roulotte, come avviene nei campeggi e nei parchi-vacanze.
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1968 num. 316 art. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)