Sez. L, Sentenza n. 5453 del 20/10/1979 (Rv. 402038 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA DELLA REVOCA - ACCERTAMENTO - CRITERI - MIGLIORAMENTO DELLE INFERMITA GIA RICONOSCIUTE - INIDONEITA - CONDIZIONI - AGGRAVAMENTO O SOPRAVVENIENZA DI ALTRE AFFEZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA DELLA REVOCA - ACCERTAMENTO - CRITERI - MIGLIORAMENTO DELLE INFERMITA GIA RICONOSCIUTE - INIDONEITA - CONDIZIONI - AGGRAVAMENTO O SOPRAVVENIENZA DI ALTRE AFFEZIONI.*
Per accertare la legittimita o meno del provvedimento di revoca della pensione d'invalidita, bisogna tener conto non solo delle infermita valutate al momento della concessione della pensione, ma anche di tutte le altre, preesistenti o sopravvenute. Ne consegue che il miglioramento, fino al raggiungimento di un grado non invalidante, delle infermita poste a base del riconoscimento della pensione non legittima la revoca della pensione medesima, qualora l'aggravamento e la sopravvenienza di altre affezioni impediscano al pensionato di disporre di una capacita di lavoro e di guadagno superiore al limite legale dell'invalidita. (Conf 4211/76, mass n 382884; (Conf 3851/74, mass n 372388).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)