Sez. 3, Sentenza n. 1923 del 16/05/1975 (Rv. 375613 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI.*
Il disposto dell'art 295 cod proc civ puo applicarsi soltanto quando, in relazione a questione di carattere esplicitamente ed incontrastatamente pregiudiziale, sia necessario, per la definizione del processo in corso, un ulteriore accertamento con efficacia di cosa giudicata. (Conf 2768/70, mass n 349248; 2921/72, mass n 360656; (V 1761/72, mass n 358712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)