Sez. 3, Sentenza n. 9384 del 11/06/2003 (Rv. 564179 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE | Intese vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990 - Declaratoria di nullità - Conseguenze - Automatica nullità dei contratti - Esclusione - Azione di risarcimento dei danni - Proponibilità.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE
Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.
Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)