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Sez. 1, Sentenza n. 14716 del 13/07/2005 (Rv. 583044 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Norme per la tutela della concorrenza e del mercato stabilite dalla legge n. 287 del 1990 - Divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza - Violazione - Azione di nullità e di risarcimento del danno "ex" art. 33 legge cit. - Legittimazione attiva del consumatore - Configurabilità - Competenza della corte d'appello - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583044-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE

La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di nullità e di risarcimento del danno prevista dall'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato - azione la cui cognizione è rimessa dallo stesso art. 33 alla competenza esclusiva della corte d'appello - spetta non solo agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo e, quindi, anche al consumatore finale che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione tra gli imprenditori del settore, ancorché egli non sia partecipe del rapporto di concorrenza con gli autori della collusione: e ciò tanto ove sia spiegata un'azione risarcitoria, quanto se sia promossa un'azione restitutoria "ex" art. 2033 cod. civ., poiché il soggetto che chiede la restituzione di ciò che ritiene di aver pagato per effetto di un'intesa nulla allega pur sempre quest'ultima, nonché l'impossibilità giuridica che essa produca effetti. (In base a tale principio, la S.C. ha ritenuto devoluta alla corte d'appello territorialmente competente la cognizione dell'azione proposta da un assicurato davanti al giudice di pace al fine di ottenere dalla propria compagnia di assicurazioni il rimborso di una parte del premio pagato, sull'assunto che l'impresa convenuta aveva partecipato ad una intesa restrittiva della concorrenza - sanzionata dall'Autorità "antitrust" - in base alla quale i premi erano stati aumentati del quindici per cento).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)