Sez. 3, Sentenza n. 792 del 28/04/1967 (Rv. 326872 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - OGGETTIVA - COMPETENZA PER MATERIA O COMUNQUE INDEROGABILE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - OGGETTIVA - COMPETENZA PER MATERIA O COMUNQUE INDEROGABILE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
La connessione oggettiva vera e propria non puo spostare la Competenza per materia ed ogni altra inderogabile pertanto, la Competenza per materia attribuita al pretore dall'art. 6 della legge 1 maggio 1955, n.368, in ordine alle controversie sul diritto alla proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani, non e attratta nella Competenza per valore del tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale del convenuto, che chieda il compenso per la perdita dell'avviamento a norma della legge 27 gennaio 1963, n.19. In tale ipotesi le due domande vanno separatamente trattate e decise ciascuna innanzi al giudice rispettivamente competente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)