Sez. 2, Sentenza n. 1896 del 15/06/1972 (Rv. 358962 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - DEROGA ALLA COMPETENZA PER VALORE - CONDIZIONI - DIVERSA COMPETENZA PER LA DOMANDA PRINCIPALE E PER LA CONNESSA - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - EVENTUALE SOSPENSIONE DELLA CAUSA DIPENDENTE.*
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - DEROGA ALLA COMPETENZA PER VALORE - CONDIZIONI - DIVERSA COMPETENZA PER LA DOMANDA PRINCIPALE E PER LA CONNESSA - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - EVENTUALE SOSPENSIONE DELLA CAUSA DIPENDENTE.*
La connessione tra cause, intesa nel senso ampio e generico previsto dall'art 40 cod proc civ, non puo derogare alla Competenza per valore, per il piu ne per il meno, mentre una tale deroga e possibile, con i temperamenti posti dalla legge, allorche si sia in presenza di una di quelle ipotesi specifiche di connessione qualificata di cui agli artt 34, 35 e 36 cod proc civ (accertamenti incidentali, eccezione di compensazione, domande riconvenzionali). Quando sulla domanda principale sia competente funzionalmente o per ragioni di materia, un giudice inferiore, e, sulla questione connessa nel detto specifico senso, da decidersi con efficacia di giudicato, sia competente per valore un giudice superiore, in tale caso, non puo aversi attrazione e riunione delle due cause presso il giudice superiore ne presso quello inferiore, e le cause stesse rimangono separate, conservando, ognuno dei due giudici, la propria particolare Competenza, salva la potesta, se la causa connessa, o qualche sua questione, presenti carattere pregiudiziale, del giudice inferiore, di sospendere, ex art 295 cod proc civ, la propria decisione, in attesa della definizione, da parte dell'altro giudice, della causa o questione pregiudiziale. (V 1629'68 mass n 333408; 792'67 mass n 326872; 342'65; 255'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)