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Sez. 3, Sentenza n. 3769 del 19/11/1969 (Rv. 344051 - 01)

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - COMPETENZA SULLA DOMANDA PRINCIPALE DETERMINATA DA RAGIONI DI MATERIA - SPOSTAMENTO AL GIUDICE COMPETENTE SULLA RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE - LOCAZIONI - COMPETENZA PRETORIA IN MATERIA DI PROROGA - ATTRAZIONE AL TRIBUNALE COMPETENTE PER VALORE SULLA DOMANDA DEL COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344051-01

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - COMPETENZA SULLA DOMANDA PRINCIPALE DETERMINATA DA RAGIONI DI MATERIA - SPOSTAMENTO AL GIUDICE COMPETENTE SULLA RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE - LOCAZIONI - COMPETENZA PRETORIA IN MATERIA DI PROROGA - ATTRAZIONE AL TRIBUNALE COMPETENTE PER VALORE SULLA DOMANDA DEL COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - INSUSSISTENZA.*

La Competenza per materia attribuita al pretore per le controversie sul diritto alla proroga dei contratti di locazione di immobili urbani, non e attratta nella Competenza per valore del tribunale, in ordine alla domanda riconvenzionale del convenuto di compenso per la perdita dell'avviamento. La proposizione di una domanda riconvenzionale che ecceda per valore la Competenza del giudice adito con la domanda principale, non importa lo spostamento della Competenza a conoscere di tutta la causa, a favore del giudice superiore per valore, quando la Competenza sulla domanda principale sia determinata per ragioni di materia. (V 1629-68, massima n 333408 792-67, massima n 326872).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)