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Sez. 6, Sentenza n. 20514 del 28/04/2010 Ud. (dep. 28/05/2010) Rv. 247346 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione di attendibilità della dichiarazione accusatoria - Valutazione frazionata - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2010-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247346-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)