Sez. 3, Sentenza n. 1450 del 12/06/1962 (Rv. 252313 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE - NATURA DI SENTENZA IMPUGNABILE CON IL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE - NATURA DI SENTENZA IMPUGNABILE CON IL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione rimette le parti al giudice competente per il procedimento ordinario (art 616, secondo comma cod proc civ) qualora non sia sorta questione sulla Competenza, ha la Forma e la sostanza dell'ordinanza, in quanto, in tal caso, il giudice dell'esecuzione non emette decisione sulla Competenza, ma si limita ad indicare davanti a quale giudice deve avere inizio il procedimento ordinario di cognizione, cui da ingresso l'opposizione. Se, invece, sia sorta contestazione fra le parti circa l'identificazione del giudice competente per il merito ed abbia cosi avuto origine una questione di Competenza, il giudice dell'esecuzione deve esaminare se la causa ordinaria esuli dai limiti della propria Competenza, che non puo declinare se non per mezzo di sentenza, come tale denunciabile con istanza per regolamento di Competenza. (Conf 2270/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)