Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 14/05/1997 (Rv. 504299 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza del giudice dell' esecuzione di rigetto della concorde istanza di rimessione della causa di opposizione ad altro giudice, competente per valore - Natura decisoria sulla competenza - Configurabilità - Impugnabilità ai sensi dell' art. 42 cod. proc. civ.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Costituisce pronuncia sulla competenza, come tale impugnabile con istanza di regolamento di competenza (art.42 cod. proc. civ.), l'ordinanza del giudice dell' esecuzione, adito con l'opposizione ad essa ai sensi dell' art. 615 secondo comma cod. proc. civ., che, in contrasto con la concorde indicazione delle parti di altro giudice competente per valore a decidere la causa di opposizione, rigetta la relativa istanza di trasmissione a quel giudice, e trattiene la predetta causa presso il proprio ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)