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Sez. 2, Sentenza n. 23 del 05/01/1968 (Rv. 330812 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - TERRAZZA MUNITA DI PARAPETTO - DISTANZA INFERIORE AL MINIMO - PARAPETTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330812-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - TERRAZZA MUNITA DI PARAPETTO - DISTANZA INFERIORE AL MINIMO - PARAPETTO - FATTISPECIE.*

Sussiste la violazione dell'art. 905, secondo comma, cod. civ., nell'ipotesi di costruzione di una terrazza munita di parapetto a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine dell'altrui fondo. E da qualificarsi parapetto, e non muro di cinta o semplice delimitazione di confine, un muretto alto un metro posto all'estremita di un terrazzo, al quale ci si possa appoggiare per esercitare la veduta sul fondo del vicino.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 886, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)