Sez. 2, Sentenza n. 13 del 09/01/1971 (Rv. 349309 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - TERRAZZE CON VEDUTA DIRETTA A MENO DI UN METRO E MEZZO - DIVIETO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI PARAPETTO - POSSIBILITA DI NORMALE INSPECTIÒ PROSPECTIO - NECESSITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - TERRAZZE CON VEDUTA DIRETTA A MENO DI UN METRO E MEZZO - DIVIETO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI PARAPETTO - POSSIBILITA DI NORMALE INSPECTIÒ PROSPECTIO - NECESSITA.*
Ai sensi dell'art 905, secondo comma cod civ non si possono costruire terrazze, che permettano di esercitare sul fondo del vicino una veduta diretta da meno di un metro e mezzo di distanzà siffatto divieto riguarda i manufatti che, per essere provvisti di parapetto, consentono, agevolmente e senza pericolo, la veduta sul fondo contiguo. E, pertanto, necessario far riferimento alla destinazione permanente e normale dell'opera, attraverso la quale si esercita la veduta, desumendola dalla natura oggettiva della opera medesima, in se considerata 'abbia questa o meno una destinazione esclusivà ed accertare se la situazione dei luoghi sia idonea ad assicurare una normale inspectiò prospectio nel fondo del vicino. (V 23'68, mass n 330812' 2253'61' 562'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)