Sez. 5, Sentenza n. 12447 del 07/07/2004 (Rv. 574249 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Rimborso - Termine di tre anni dal pagamento - Richiesta di restituzione - Tempestività della domanda - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza - Obbligo della P.A. di provvedere - Ricezione dell'istanza - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e al fine di verificare la tempestività della relativa istanza in riferimento al termine di decadenza triennale di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono applicabili il principio per il quale, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione dei ricorsi da parte dei privati sono osservati qualora gli stessi siano spediti in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e il principio generale secondo cui, poiché gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione in funzione delle conseguenze che sono chiamate a determinare a carico del diritto che deve essere esercitato, per legge o per contratto, entro un dato termine, il verificarsi di tale effetto non può essere subordinato alla ricezione di tali atti da parte del destinatario, essendo la qualifica di atti recettizi correlata ad esigenze di tutela del destinatario, non sussistenti in caso di decadenza. Ne consegue che la tempestività dell'istanza di rimborso va ancorata alla data della presentazione per la spedizione ai servizi postali, come espressamente confermato dall'art. 11, commi secondi e terzi, della legge n. 448/1998, fermo restando che l'obbligo della Pubblica amministrazione di provvedere sorge soltanto con la effettiva ricezione della istanza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)