Sez. 3, Sentenza n. 2581 del 18/04/1985 (Rv. 440388 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - OLTRE IL TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE O DELLA SUA NOTIFICAZIONE - INSUFFICIENZA - PROVA DELLA MANCATA CONOSCENZA DEL PROCESSO A CAUSA DI TALI NULLITÀ - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - OLTRE IL TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE O DELLA SUA NOTIFICAZIONE - INSUFFICIENZA - PROVA DELLA MANCATA CONOSCENZA DEL PROCESSO A CAUSA DI TALI NULLITÀ - NECESSITÀ.*
Perché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza per decorso del termine annuale - come pure per proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo (art. 650 cod. proc. civ.) o la convalida di sfratto (art. 668 cod. proc. civ.) - non è sufficiente la sola nullità della citazione o della sua notificazione - od irregolarità della notificazione nei casi analoghi del processo monitorio o di sfratto - ma occorre altresì la prova - il cui Onere incombe alla stessa parte contumace che intenda avvalersi del diritto di proporre tardivamente l'impugnazione - della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità (o di quella irregolarità). (Conf 1410/80, mass n 404957; (Conf 3514/77, mass n 387099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)