Sez. 2, Sentenza n. 8504 del 03/08/1995 (Rv. 493552 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Decorrenza - Esclusione della decadenza per il contumace - Condizioni - Onere probatorio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
Per evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza per decorso del termine (di un anno) previsto dall'art. 327 cod. proc. civ, il contumace non può limitarsi a dedurre e provare la nullità della citazione o della sua notificazione, ma deve allegare e provare anche che, a causa di tale nullità, egli non ha avuto conoscenza del processo e tale prova, a differenza dei casi di nullità della notificazione della citazione, in cui il vizio, salvo prova contraria, è tale da impedire alla parte di acquisire la notizia della esistenza stessa del giudizio, non può essere desunta dalla nullità stessa della citazione quando, come nel caso di contradditoria indicazione del giudice, in cui la notificazione della citazione basta per rendere nota alla parte la pendenza del processo dinnanzi all'uno o all'altro dei giudici contraddittoriamente indicati, essa non sia di per sè tale da impedire alla parte la conoscenza della pendenza del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)